Sostegno al settore della moda: arrivano le istruzioni

Fornite le indicazioni procedurali per l’integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro del comparto (INPS, circolare 7 febbraio 2025, n. 39).

Su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS ha illustrato le modifiche apportate al D.L. n. 160/2024 dalla Legge di conversione n. 199/2024 in ordine alle disposizioni inerenti alle misure di sostegno al reddito in favore del settore della moda. Inoltre, l’Istituto ha fornito anche le relative istruzioni operative.

In particolare, l’INPS ha evidenziato che la riformulazione della norma ha esteso l’ambito di applicazione della misura di sostegno, già prevista per i settori tessile, dell’abbigliamento, del calzaturiero e del conciario, anche all’ambito della pelletteria, nonché – limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda – ai settori indicati dalla tabella A annessa al D.L. n. 160/2024 (Allegato n. 1) e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.

Durata dei trattamenti

L’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 160/2024 stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito in argomento è previsto per un periodo massimo di 12 settimane, collocabili entro il 31 gennaio 2025.

Al riguardo, l’INPS precisa che mentre i datori di lavoro già destinatari della misura di sostegno in trattazione, come individuati nella circolare dell’Istituto n. 99/2024, ricorrendone i presupposti, possono accedere all’intero periodo tutelato, i datori di lavoro operanti nell’ambito dei settori indicati nell’Allegato n. 1 della circolare in commento e nel settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 – cui l’accesso alla misura di sostegno è stato esteso a seguito dell’intervento operato dalla Legge n. 199/2024 – possono, invece, richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025

Infatti, ai sensi dell’articolo 15, comma 5 della Legge n. 400/1988, le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presentazione delle domande

Le domande devono essere trasmesse all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – che per i datori di lavoro ammessi alla tutela dalla legge di conversione n. 199/2024 non può essere anteriore al 28 dicembre 2024 – si collochi tra la data di entrata in vigore della menzionata Legge di conversione e quella di pubblicazione della circolare in argomento, i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.

I datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 (come indicati nell’Allegato n. 1 alla circolare in commento) nonché quelli appartenenti al settore dei lavori di meccanica generale, ai fini della trasmissione della domanda devono utilizzare la seguente causale: “ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024“.

I medesimi datori di lavoro, inoltre, all’atto della trasmissione della domanda, devono rilasciare una dichiarazione – resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui attestano di svolgere l’attività, in modo esclusivo o prevalente, nell’ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda. La domanda di accesso alla misura di sostegno deve essere integrata, inoltre, con una dichiarazione – sempre resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del D.L.n. 160/2024, i datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in argomento non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nella misura stabilita dall’articolo 5 del D.Lgs.n. 148/2015.

I periodi autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.

Il settore artigiano

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura di sostegno di cui all’articolo 2 del D.L. n. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Sempre con riferimento al settore dell’artigianato, i datori di lavoro che richiedono il trattamento di sostegno al reddito in argomento devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA per mezzo di una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.

Modalità di pagamento

Il comma 3 dell’articolo 2 del D.L n. 160/2024 prevede che il trattamento di sostegno al reddito sia erogato direttamente ai dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga, dai datori di lavoro, i quali provvedono successivamente a recuperare il relativo importo, in sede di conguaglio con i contributi dovuti, da effettuarsi – a pena di decadenza – entro i termini previsti dall’articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, i datori di lavoro possono chiedere all’INPS il pagamento diretto della prestazione, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 99/2024.